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Sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 626/94, artt. 16 e 17, DM 16/01/97)

 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente (MC) nei casi previsti dalla normativa vigente, allorché si configura per almeno un lavoratore il rischio di contrarre una malattia professionale.

La sorveglianza sanitaria comprende:

pallino0.jpg (985 byte) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

pallino0.jpg (985 byte) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Tali accertamenti consistono anche in esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal MC.

Qualora il MC, a seguito degli accertamenti di cui sopra esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Avverso tale giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il MC può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il MC effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali.

Il MC istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.

Il MC inoltre fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Comunica, in occasione delle Riunioni di Sicurezza, ai RLS, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati.

Congiuntamente al RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno (salvo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, art. 17 h e dal D.M. 16/1/97) e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.