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Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/94, artt. 8 e 9)

 

  1. Costituzione del SPP

Il datore di lavoro (DDL) organizza il servizio di prevenzione e protezione:

pallino0.jpg (985 byte) interno all'azienda, ovvero all'unità produttiva oppure

pallino0.jpg (985 byte) incarica persone o servizi esterni all'azienda.

Il datore di lavoro designa pertanto il responsabile del servizio (RSPP) e, se necessario, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti previsti (D.Lgs. 626/94, art. 9).

Il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, può avvalersi di persone esterne all'azienda, in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.

L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

pallino0.jpg (985 byte) aziende industriali a "rischio rilevante";

pallino0.jpg (985 byte) centrali termoelettriche;

pallino0.jpg (985 byte) impianti e laboratori nucleari;

pallino0.jpg (985 byte) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

pallino0.jpg (985 byte) aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;

pallino0.jpg (985 byte) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;

pallino0.jpg (985 byte) strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

  1. Attività del Servizio Prevenzione e Protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede a:

pallino0.jpg (985 byte) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della  specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

pallino0.jpg (985 byte) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti ai rischi individuati ed i sistemi di controllo di tali misure;

pallino0.jpg (985 byte) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

pallino0.jpg (985 byte) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

pallino0.jpg (985 byte) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;

pallino0.jpg (985 byte) fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.

  1. Informazioni di cui dispone il Servizio Prevenzione e Protezione

Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

pallino0.jpg (985 byte) la natura dei rischi;

pallino0.jpg (985 byte) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

pallino0.jpg (985 byte) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

pallino0.jpg (985 byte) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

pallino0.jpg (985 byte) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

  1. Etica professionale dei componenti del SPP

I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. (D.Lgs. 626/94, art. 9, comma 3).