

Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/94, artt. 8 e 9)
Il datore di lavoro (DDL) organizza il servizio di prevenzione e protezione:
interno all'azienda, ovvero all'unità produttiva oppure
incarica persone o servizi esterni all'azienda.
Il datore di lavoro designa pertanto il responsabile del servizio (RSPP) e, se necessario, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti previsti (D.Lgs. 626/94, art. 9).
Il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, può avvalersi di persone esterne all'azienda, in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
aziende industriali a "rischio rilevante";
centrali termoelettriche;
impianti e laboratori nucleari;
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede a:
individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti ai rischi individuati ed i sistemi di controllo di tali misure;
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
la natura dei rischi;
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
le prescrizioni degli organi di vigilanza.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. (D.Lgs. 626/94, art. 9, comma 3).