

Valutazione del rischio di incendio (D.M. 10/3/98)
La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte specifica della valutazione dei rischi che il DDL deve operare a norma del D.Lgs. 626/94, art. 4, comma 2. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, in conformità all'allegato I del D.M. 10/3/98, di cui qui vengono riportati i tratti essenziali.
La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti comprendono:
la prevenzione dei rischi;
l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
la formazione dei lavoratori;
le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
del tipo di attività;
dei materiali immagazzinati e manipolati;
delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
valutazione del rischio residuo di incendio;
verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
1. Pericoli di incendio
Materiali combustibili e/o infiammabili: i materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:
vernici e solventi infiammabili;
adesivi infiammabili;
gas infiammabili;
grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
grandi quantità di manufatti infiammabili;
prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.
Sorgenti di innesco: nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.
A titolo esemplificativo si citano:
presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica; - uso di fiamme libere;
presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
Presenza di persone esposte al rischio di incendio: nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio. Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
siano previste aree di riposo;
sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.
2. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:
eliminato;
ridotto;
sostituito con alternative più sicure;
separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.
Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.
I criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:
rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
Le misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:
rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio
dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso. Tale livello può essere basso, medio o elevato.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di princìpi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di
incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono:
aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte, ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove,
indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.
Dovrebbe inoltre risultare chiaro che per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 29 luglio 1982, n. 577, sarebbe poco congruente una valutazione di rischio basso.
Dalla valutazione del livello di rischio di incendio dipende tra l'altro il livello di approfondimento della formazione degli addetti alla prevenzione incendi. I contenuti minimi di tale formazione sono riportati nel D.M. 10/3/98, allegato IX.