

Valutazione dei rischi (D.Lgs. 626/94, art. 3 c. 1a, art. 4, c. 2a e Circ. 7/8/95 n°102)
La valutazione dei rischi è il procedimento di valutazione della entità dei danni, che possono derivare alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni dalla presenza di pericoli sul luogo di lavoro.
Essa pertanto si pone come lo strumento fondamentale che permette al DDL di:
individuare le misure di prevenzione,
pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza.
In tale contesto, le misure di prevenzione già in atto potranno essere confermate, integrate o modificate, per conseguire miglioramenti nella prevenzione anche in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza.
Obblighi
Il DDL è tenuto a valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in rapporto all'attività dell'azienda.
Tale obbligo non è delegabile (D.Lgs. 626/94, art. 1, c. 4ter). E' prevista la collaborazione del RSPP e, se esiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria, del MC: ciò non toglie che la responsabilità della valutazione appartenga per intero al DDL.
All'esito della valutazione dei rischi il DDL :
consulta preventivamente e tempestivamente il RLS in ordine alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
elabora il Documento di sicurezza.
La valutazione e il Documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, il DDL è tenuto a minimizzare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari: anche su questi obblighi non è ammessa delega da parte del DDL.
Va chiarito, anzitutto, che restano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro, in quanto unico responsabile della valutazione, l'individuazione e l'adozione dei criteri di impostazione ed attuazione della valutazione dei rischi.
Ciò premesso, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori può essere agevolata tramite la suddivisione dell'area di lavoro aziendale nei suoi elementi costitutivi (recinto esterno, piazzale, edificio, uffici, reparti di lavorazione, laboratori, magazzini, depositi, servizi, ecc.).
All'interno di ognuno di questi elementi occorre individuare le fonti di rischio, che potranno essere costituite da:
Strutture,
Macchine,
Impianti,
Sostanze,
Agenti nocivi (chimici, fisici, biologici),
Organizzazione del lavoro (carenze di tipo ergonomico e condizioni di lavoro disagevoli anche sotto il profilo psicologico).
All'individuazione delle sorgenti di rischio segue la individuazione dei rischi di esposizione dei lavoratori e la stima dell'entità dei rischi stessi.
Solitamente viene proposto nella letteratura un procedimento di valutazione che vede la valutazione numerica del rischio ( R ) come risultato della valutazione separata di:
probabilità di accadimento di un evento dannoso ( P ), valutata, per esempio, attraverso una scala numerica che prevede tre livelli di probabilità: 1 = bassa, 2 = media, 3 = elevata;
entità del danno prevedibile ( D ), valutata, per esempio attraverso una scala con tre livelli di gravità: 1 = bassa, 2 = media, 3 = elevata;
di conseguenza ( R ) = ( P ) x ( D ) può variare da 1 a 9.
Attraverso tale procedimento si perviene alla determinazione di livelli di rischio trascurabili, bassi, medi ed alti, a seconda della scala di valutazione prescelta.
Alla valutazione del rischio segue la individuazione degli interventi necessari per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi stessi. Le priorità di intervento saranno evidentemente basate sul risultato della valutazione: livelli di rischio elevati comporteranno interventi urgenti.
Completato il processo di valutazione, occorre raccoglierne i risultati in una apposita relazione, che, in caso di obbligo di stesura del Documento di Sicurezza, ne costituirà il cuore. La relazione sulla valutazione dei rischi deve contenere, oltre ai risultati della valutazione, adeguate informazioni sulla metodologia di valutazione adottata.
Occorre sottolineare che la effettuazione della valutazione dei rischi non esime in alcun modo dalla attuazione di tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, D.Lgs. 626/94 incluso. Si suole dire in proposito che la valutazione dei rischi si applica ai rischi residui, cioè quelli che sono rilevabili anche dopo avere ottemperato a tutte le norme di legge.
Per la valutazione dei rischi di incendio e la individuazione di appropriate misure di prevenzione esiste una normativa specifica.