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Videoterminali (D.Lgs. 626/94, Titolo VI)

 

  1. Premessa

Nell'attuale legislazione è considerato lavoratore a videoterminale "il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa".

E' bene notare che tale definizione interpreta in maniera restrittiva la corrispondente norma europea (che fa riferimento semplicemente a 20 ore medie settimanali, senza alcun vincolo di continuità). E' attesa l'emanazione di un provvedimento legislativo che adegui la situazione alla norma europea.

La definizione di posto di lavoro, al contrario, è molto ampia: "l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante".

  1. Rischi

I rischi specificamente indotti dall'attività si possono ricondurre a:

pallino0.jpg (985 byte) rischi per la vista e per gli occhi;

pallino0.jpg (985 byte) problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale.

Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale carenti possono ulteriormente esaltare l'effetto nocivo sulla salute se combinate con attività prolungata a videoterminale.

  1. Misure di prevenzione

Tra le misure di prevenzione da adottare nei confronti di lavoratori a videoterminale spicca la sorveglianza sanitaria.

I lavoratori, prima di essere addetti al lavoro a videoterminale, sono sottoposti a una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.

Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. In base alle risultanze degli accertamenti i lavoratori vengono classificati in:

pallino0.jpg (985 byte) idonei, con o senza prescrizioni;

pallino0.jpg (985 byte) non idonei.

I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.

Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta di una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.

Deve essere evitata la presenza di riflessi o riverberi sullo schermo che possa causare molestia all'utilizzatore.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile ed esente da sfarfallamento o altre instabilità.

La brillanza ed il contrasto debbono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore ed adattabili alle condizioni ambientali.

I caratteri dello schermo debbono essere caratterizzati da buona definizione, forme chiare, grandezza sufficiente; lo spazio tra i caratteri e le linee deve essere adeguato.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente e deve poggiare su un sostegno separato dal piano di lavoro o su un piano regolabile in altezza.

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente e dimensioni sufficienti per permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente per consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono consentire un agevole uso della tastiera stessa.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile, collocato in modo da minimizzare i movimenti della testa e degli occhi.

Lo spazio totale a disposizione deve permettere al lavoratore una posizione comoda ed ampia libertà di movimento.

Il sedile di lavoro deve godere di tutte le caratteristiche necessarie in generale alle sedie da ufficio: in questo caso, però, acquistano ulteriore peso alcune caratteristiche come:

pallino0.jpg (985 byte) stabilità, coniugata con una buona capacità di spostamento,

pallino0.jpg (985 byte) stabilità, coniugata con una buona capacità di spostamento,

pallino0.jpg (985 byte) altezza regolabile,

pallino0.jpg (985 byte) schienale regolabile in altezza ed inclinazione,

pallino0.jpg (985 byte) eventuale disponibilità di un poggiapiedi.

  1. Obblighi del DDL

Il DDL è responsabile della valutazione dei rischi concernenti i posti di lavoro a videoterminale e dell'applicazione delle misure di tutela sopra richiamate.

Egli inoltre è tenuto a:

pallino0.jpg (985 byte) fornire ai lavoratori informazione e formazione adeguata sulle misure applicabili al posto di lavoro e sulle modalità di svolgimento dell'attività più opportune al fine di proteggere al meglio gli occhi e la vista;

pallino0.jpg (985 byte) organizzare il lavoro in modo che il lavoratore che svolge attività a videoterminale per 4 ore consecutive abbia la possibilità di interrompere il lavoro con pause di almeno 15 minuti ogni 120 di lavoro ovvero di cambiare attività;

pallino0.jpg (985 byte) assegnare mansioni e compiti comportanti l'uso di videoterminali in modo tale da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia.