

Vie di circolazione interne (D.P.R. 547/55, art. 8, D.Lgs. 626/94, art. 32)
Alle vie di circolazione interne, si applicano norme analoghe a quelle valide per le vie di circolazione esterne. Può cambiare nei due casi l'attenzione da riservare ai diversi particolari, come per esempio:
l'opportunità di tracciare le vie di circolazione interne allo scopo di una più corretta utilizzazione degli spazi, che eviti gli sconfinamenti dei mezzi di circolazione nelle zone da riservare ai reparti o viceversa l'ingombro da materiali, che ostacola la normale circolazione;
la regolarità dei pavimenti dei luoghi destinati al passaggio, che non devono presentare buche, variazioni di livello o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto;
la segnalazione di eventuali ostacoli fissi, posti lungo le vie o in corrispondenza di determinate zone di lavoro, cambi di direzione e/o incrocio dei flussi.