

Valori minimi di volumetria, superficie e altezza dei locali (DPR 303/56, art. 6).
I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori , ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni nocive, sono i seguenti:
altezza netta, misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte, non inferiore a m. 3;
cubatura lorda, cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi, non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie lorda di almeno mq. 2.
Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.