

Zone di carico e scarico
Lo studio dei flussi di traffico di mezzi ed attrezzature di carico e scarico e della opportuna disposizione delle aree destinate alla circolazione, alla sosta e allo stoccaggio temporaneo delle merci in transito è una esigenza sentita in relazione ai rischi di collisione, urti contro ostacoli, rottura e perdita del carico ed investimento.
Un uso accorto della segnaletica e la disposizione di specchi può rivelarsi provvidenziale nei casi in cui si avverte carenza di spazio e/o di visibilità.
La presenza di ostacoli fissi (come elementi di sostegno di tettoie, contenitori di grandi dimensioni e perfino le attrezzature di ricarica delle batterie dei carrelli elettrici) oppure mobili (come veicoli, carrelli e pallet con e senza carico) rende difficoltose e perciò pericolose le manovre nelle zone di carico e scarico.
Se non è possibile rimuoverli o razionalizzarne la dislocazione, gli ostacoli fissi vanno opportunamente segnalati. Mentre occorre tenere presente che le aree di manovra e di passaggio non devono essere ingombrati da materiali (DPR 547/55, art. 8, c. 9).
Pavimentazione
Nei luoghi di lavoro e di passaggio in generale la pavimentazione deve rispondere a requisiti di sicurezza. Nel caso specifico di zone di carico e scarico bisogna tenere presente che i carrelli elevatori sono abilitati a viaggiare solo su superficie regolari e piane. Lievi irregolarità del fondo viario devono essere valutate ed affrontate con la dovuta prudenza. Sono da considerare particolarmente rischiose le pavimentazioni molli o ghiaiose o che presentano avvallamenti o rilievi, perché capaci di compromettere la stabilità del carrello e/o del carico. Esse vanno segnalate in modo da escluderne la utilizzazione. Particolare attenzione deve essere usata nell'affrontare tratti in pendenza, specie se in curva e/o a carrello carico.
Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m. 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.